Modulistica

Convenzione di Strasburgo

 

CONVENZIONE DI STRASBURGO

 

Occorre precisare che la garanzia del mantenimento della cittadinanza italiana sancito dall'art. 11 trova un limite nella Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari firmata a Strasburgo il 6/5/1963 e ratificata dall'Italia con legge 4/10/1966 n. 876. I cittadini italiani che acquisiscono volontariamente la cittadinanza dei seguenti stati Austria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Svezia, Francia, Germania e Olanda perdono la cittadinanza posseduta a meno che l'acquisto non avvenga per automatismo di legge. Il Regno Unito, l'Irlanda e la Spagna hanno invece sottoscritto la sola parte riguardante la prestazione del servizio militare e per la Germania dal 21/12/2002, la Svezia dal 30/06/2002 e il Belgio dal 28/04/2008 non opera più la Convenzione. Pertanto il cittadino italiano che acquisti volontariamente la cittadinanza inglese, irlandese o spagnola, e dal 21/12/2002 la cittadinanza tedesca, dal 30/06/2002 la cittadinanza svedese e dal 28/4/2008 la cittadinanza belga, non incorrerà nella perdita della cittadinanza italiana, salvo rinuncia, come previsto dall'art. 11 della legge 91/1992. Si è cercato di mitigare gli effetti di questa Convenzione mediante un protocollo aggiuntivo (Secondo Protocollo di emendamento alla Convenzione di Strasburgo) che trova applicazione tra ITALIA e FRANCIA a decorrere dal 24/03/1995 e ITALIA e OLANDA a decorrere dal 20/08/1996. Tale protocollo prevede la possibilità per gli Stati firmatari di consentire la conservazione della cittadinanza di origine pure in presenza di un acquisto volontario, in determinate ipotesi:

 

  • il cittadino nato e residente in Francia o in Olanda non perde la cittadinanza italiana nel caso di acquisto di quella francese o olandese;
  • il cittadino italiano che acquista la cittadinanza francese o olandese per aver risieduto abitualmente in Francia o in Olanda per un periodo determinato rispettivamente dalla legge francese o da quella olandese, avente inizio prima dei 18 anni, non perde la cittadinanza italiana;
  • il coniuge italiano di cittadino francese che acquisti la cittadinanza francese o di cittadino olandese che acquisti la cittadinanza olandese non perde quella italiana.

 

In base all'art. 2 della Convenzione invece chi si trova ad essere titolare di doppia cittadinanza ha facoltà di rinunciare ad una di esse previa autorizzazione del governo dello stato, alla cui cittadinanza intende rinunciare. Questa rinuncia può avvenire mantenendo la residenza in Italia. Per l'Italia la procedura è regolata dalla Circolare del Ministero dell'Interno K 19/CE/8 del 06/07/1989. -La “denuncia “ della Convenzione di Strasburgo I commi 2 e 3 dell’articolo 12 della Convenzione di Strasburgo prevedono che: “Ogni parte contraente potrà, per quanto la concerne, denunciare la presente Convenzione indirizzandone notifica al Segretariato Generale del Consiglio d’Europa. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data della ricezione della notifica da parte del Segretariato Generale.” In data 4 giugno 2009 l’Italia ha denunciato la Convenzione, denuncia divenuta efficace a partire dal 4 giugno 2010. 2 A decorrere da tale data, il cittadino italiano che acquista la cittadinanza di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo NON incorre più nella perdita del nostro status civitatis. Inoltre il punto 3 dell’annesso alla Convenzione prevede che: Ognuno delle Parti Contraenti può dichiarare che essa si riserva: 3) Di permettere all’uno dei cittadini di conservare la propria nazionalità precedente se la Parte contraente di cui si chiede di acquisire la cittadinanza, vi consenta preventivamente. Il Ministero dell’Interno con la Circolare n. 14232 del 28 ottobre 2009, precisa che l’Italia nel periodo intercorrente tra il 4 giugno 2009 e il 4 giugno 2010, si è avvalsa della riserva su descritta che permette ai cittadini di conservare la propria nazionalità se lo Stato di cui si chiede di acquisire la cittadinanza vi consente preventivamente; con la conseguente possibilità per i nostri connazionali che si sono naturalizzati in uno dei paesi firmatari di conservare la cittadinanza italiana previo assenso dei paesi medesimi. Per gli Stati che hanno precedentemente proceduto a loro volta alla denuncia della Convenzione come Svezia, Germania, Belgio Francia e Lussemburgo tale consenso è stato considerato espresso a priori. Per riassumere: gli acquisti volontari della cittadinanza svedese, tedesca, belga, francese e lussemburghese avvenuti tra il 4 giugno 2009 ed il 4 giugno 2010, non hanno comportato la perdita della cittadinanza italiana; gli acquisti della cittadinanza austriaca, olandese, danese o norvegese avvenuti nello stesso lasso di tempo hanno invece determinato la perdita della cittadinanza italiana, a meno che le autorità dei singoli stati non abbiano acconsentito formalmente alla conservazione della cittadinanza italiana. Poiché gli stati suestesi sono di fatto “usciti“ dalla Convenzione di Strasburgo con la seguente decorrenza: Svezia dal 30/6/2002, Germania dal 21/12/2002, Belgio dal 28/4/2008, Francia dal 5/3/2009, Lussemburgo dal 10/7/2009, si ritiene che l’acquisto volontario della cittadinanza di uno di tali stati avvenuta successivamente alle date indicate non ha più comunque comportato la perdita della cittadinanza italiana.