Modulistica

Dichiarazione di morte

DICHIARAZIONE DI MORTE
E’ obbligatorio presentare all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso la dichiarazione di morte entro 24 ore dall’evento. 
Per i decessi avvenuti in Ospedale o in Case di Riposo (fuori Comune) la comunicazione deve essere resa nel Comune dove si è verificato l’evento.
 Per i decessi avvenuti in Landriano in abitazione, in locale pubblico o anche nella pubblica via la dichiarazione compete a uno dei congiunti o a una persona convivente con il defunto, a un loro delegato (ad esempio impresa di pompe funebri) o, in mancanza, a una persona informata del decesso.
 A seguito della dichiarazione di morte, l’ufficiale di Stato Civile provvede a formare l’atto di morte che ha effetto immediato e al rilascio dell’autorizzazione per la sepoltura, dopo aver acquisito i seguenti documenti: 
-    scheda ISTAT compilata dal medico curante; 
-    certificato di visita necroscopica rilasciato dal medico necroscopo dell’Asl indicante la causa della morte ed il periodo di osservazione (24 o 48 ore dal decesso), cioè il tempo che si deve attendere prima di poter procedere alla sepoltura; tale certificato può essere rilasciato non prima che siano trascorse 15 ore dal momento del decesso e non oltre le 30 ore; La constatazione di decesso o altra documentazione simile compilata dal medico curante o dal medico di continuità assistenziale è utile ma non indispensabile. 
Per i decessi avvenuti a causa di un evento violento e/o in condizioni di sospetto di reato, per i quali viene allertata l’Autorità Giudiziaria, occorre invece il NULLA-OSTA della Procura della Repubblica. L’Ufficiale dello Stato Civile, fatti i dovuti accertamenti, redige l’atto, rilasciando l’autorizzazione al seppellimento e l’eventuale certificazione richiesta. 
ATTO DI MORTE DI CITTADINO STRANIERO
Se il defunto è cittadino straniero non appartenente a Stati con i quali esistono convenzioni (esempio: convenzione di Istanbul 4/9/1958, Protocollo addizionale Patrasso 6/9/1989 per lo scambio diretto degli atti di stato civile utilizzando i moduli di estratti plurilingue di cui alle convenzioni di Parigi 27/9/1956 e Vienna 8/9/1976), l'U.S.C. trasmette copia conforme dell'atto di morte alle competenti autorità consolari estere in Italia in deroga all’art. 83 del D.P.R. 396/2000, per fini di semplificazione e di accelerazione di detti procedimenti. Tra gli accordi bilaterali, che prevedono la comunicazione diretta del decesso al Consolato straniero, ricordiamo:
 - ARGENTINA (Accordo di Roma del 9 dicembre 1987, art. 1: l. 22 novembre 1988, n. 533);
 - AUSTRIA (Accordo di Vienna del 29 marzo 1990, art. 4: l. 5 ottobre 1991, n. 330);
 - LIBIA (Convenzione di Roma del 4 luglio 1998, art. 12: l. 26 febbraio 2004, n. 65); 
 - MAROCCO (Convenzione di Roma del 18 febbraio 1994, art. 4: l. 6 marzo 1996, n. 143);
 - POLONIA (Convenzione di Roma del 9 novembre 1973, art. 17: l. 5 maggio 1976, n. 425); 
 - SPAGNA (Accordo di Madrid del 10 ottobre 1983, art. 1: l. 11 dicembre 1985, n. 761); 
- SVIZZERA (Accordo di Berna del 16 novembre 1966, art. 4: l. 18 marzo 1968, n. 474). 
Si  ricorda anche la Convenzione multilaterale di Istanbul del 4 settembre 1958, alla quale hanno aderito Austria, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Turchia, nonché accordi bilaterali con Argentina, Austria, Spagna e Svizzera che prevede la comunicazione diretta tra gli Ufficiali dello stato civile degli Stati contraenti o l'invio degli atti agli Uffici consolari competenti. 
IMPORTANTE
In nessun caso l’Ufficio dello Stato Civile può rilasciare certificazioni o copie della documentazione contenente le cause della morte. Infatti, la competenza per la tenuta del registro delle cause di morte spetta all'ASL pertanto soltanto alla stessa compete il rilascio di certificazioni o copie concernenti la causa di morte (art. 1 dPR 285/1990) e puo' procedere al rilascio nei termini previsti dal D.Lgs. 196/2003 relativamente al trattamento di dati personali sensibili. 
RIFERIMENTI NORMATIVI
-    D.P.R. N. 396 del 3/11/2000 Nuovo Ordinamento di Stato Civile 
-    D.P.R. 10/09/1990 n. 285 Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria
-    Regolamenti Regionali: n. 22 del 18/11/2003 e n. 6 del 9/11/2004

UFFICIO COMPETENTE – STATO CIVILE
Tel: 0382/64001 int. 2
Fax: 0382/615581
Mail: rossella.martani@comune.landriano.pv.it
Pec: info@pec.comune.landriano.pv.it