Si riassumono le norme più salienti :
I proprietari e/o amministratori di edifici privati prospicienti aree soggette a pubblico passaggio, durante e/o dopo la caduta della neve devono :
- sgomberare i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati di proprietà, tenendo sgombero uno spazio pari a un metro e mezzo in corrispondenza del loro fabbricato;
- raccogliere la neve sul bordo dei marciapiedi o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali;
- rimuovere il ghiaccio dai luoghi di passaggio pedonale o di cospargerlo con opportuno materiale antisdrucciolo (sale, segatura, sabbia ecc…);
- non gettare acqua o altri liquidi che causino la formazione di ghiaccio sul marciapiede e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;
- non gettare la neve raccolta dai tetti, dai balconi e dalle terrazze sulla pubblica via, anche per evitare danni a persone e cose
in caso di necessità e a seguito di copiose nevicate, potranno essere vietate le soste dei veicoli con specifico provvedimento, in alcune località per permettere le operazioni di sgombero della neve
- in caso di nevicate superiori a cm. 10 la sospensione del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani e del mercato ambulante.