Modulistica

Dichiarazione di nascita

 

DICHIARAZIONE DI NASCITA

MODALITA’ DELLA DENUNCIA

 La dichiarazione di nascita si può rendere con le seguenti modalità:

  • entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita;
  • entro 10 giorni dalla nascita presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita;
  • entro 10 giorni dalla nascita presso l’ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori o di uno di essi. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.

DICHIARAZIONE TARDIVA

Se la dichiarazione viene resa dopo più di 10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo all'Ufficiale di Stato Civile, il quale procede alla formazione tardiva dell’atto di nascita e ne dà segnalazione alla Procura della Repubblica.

La denuncia di nascita può essere resa:

  • da uno dei genitori se coniugati;
  • da entrambi i genitori, se non coniugati e se intendono procedere al contestuale riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio o del solo genitore che lo riconosce;
  • da un procuratore speciale nominato dai genitori;
  • dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata Ai sensi dell’art. 250, comma 5, del Codice Civile il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio. L’iscrizione anagrafica del nato avverrà nel Comune di residenza della madre.

NOME

Il nome da imporsi al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto al massimo da tre elementi onomastici anche separati. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati verranno riportati i nomi che precedono la virgola.  E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome.

COGNOME

Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale n. 52/2016 della Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016, si abrogano tutte le norme che non consentano, in caso di concorde volontà dei genitori, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. Pertanto per i nati dopo il 29/12/2016 è possibile, all'atto della dichiarazione di nascita (resa presso la Direzione Sanitaria entro 3 gg. dall'evento ovvero al comune di nascita o al comune di residenza di uno dei due genitori entro 10 giorni dall'evento, in presenza di conforme e condivisa volontà dei genitori) attribuire al neonato il cognome paterno seguito da quello materno. In caso di mancata indicazione, il neonato avrà automaticamente attribuito il solo cognome paterno.

BIMBO NATO DA GENITORI CONIUGATI

La dichiarazione di nascita può essere resa anche da uno solo dei due genitori. Dal momento, tuttavia, che la volontà all'aggiunta del cognome materno (a quello paterno) deve essere condivisa da entrambi i genitori:

  • entrambi i genitori partecipano alla dichiarazione di nascita e, di comune accordo, manifestano la loro intenzione di attribuire un cognome composto (paterno + materno) al neonato;
  • in caso la dichiarazione sia resa da uno solo dei genitori la volontà del coniuge non comparente di attribuire al neonato il cognome paterno seguito dal cognome materno, viene espressa dal solo genitore presente;

BIMBO NATO DA GENITORI NON CONIUGATI

La dichiarazione di nascita deve essere resa da entrambi i genitori. Di conseguenza, al momento della dichiarazione di nascita, qualora i genitori - entrambi presenti - decidano per la trasmissione anche del cognome materno, dovranno dichiararlo direttamente all'ufficiale dello Stato Civile interessato. In caso, invece, di dichiarazione con riconoscimento da parte del solo padre o della sola madre il cognome non potrà che essere quello del genitore che ha riconosciuto per primo.

NOTE

L'intervenuta abrogazione NON ha valore retroattivo: pertanto i nati prima del 29 dicembre 2016, cui è stato attribuito il cognome paterno, potranno, se lo vorranno, chiedere la modifica dello stesso con le usuali procedure previste dal regolamento dello stato civile (art. 89 e ss D.P.R. n. 396/2000: istanza in Prefettura). NON è consentito di invertire gli elementi materno e paterno nell'attribuzione del cognome; cioè, il neonato potrà avere il cognome solamente PATERNO ovvero PATERNO + MATERNO ma non materno + paterno. Le intervenute modifiche riguardano esclusivamente il cittadino nato italiano, dal momento che, ex articolo 24 Legge n. 218/1995, le generalità del cittadino straniero sono attribuite conformemente alle norme previste dallo stato estero di cittadinanza.

CASI PARTICOLARI

Se la madre è cittadina straniera e non ha la residenza in Italia, la nascita è registrata nel Comune di residenza del padre. Se il bimbo è nato da genitori stranieri residenti all’estero, la dichiarazione deve essere resa esclusivamente al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al Comune di nascita; Nel caso di riconoscimento di figlio naturale il cittadino straniero presenta con il passaporto una dichiarazione rilasciata dalla propria Ambasciata o Consolato da cui risulti la possibilità o meno al riconoscimento, l’esatto cognome e la cittadinanza da attribuire secondo le leggi vigenti dello stato di appartenenza. Se non conoscono la lingua italiana, è necessaria la presenza di un interprete. Se il bimbo è nato da genitori italiani residenti all’estero, la dichiarazione deve essere resa esclusivamente al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al Comune di nascita, in quanto il Comune di iscrizione A.I.R.E. non ha competenza alla ricezione. La dichiarazione di nascita di un "bambino nato-morto" è resa dai genitori o da uno di essi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il parto. Altrettanto vale per il "bambino nato vivo, ma deceduto prima della denuncia di nascita".

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA DICHIARAZIONE

  • Attestazione di avvenuta nascita rilasciata in originale dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;
  • Documento d’identità in corso di validità;
  • documento d’identità in corso di validità del/dei genitore/i dichiarante/i; per i cittadini stranieri: passaporto ed interprete se non conoscono la lingua italiana;
  • in caso di padre non residente, autocertificazione di residenza e stato civile;
  • dichiarazione di concorde volontà dei genitori di trasmettere ai figli anche il cognome materno, ove previsto.

Al neonato viene attribuito e recapitato a domicilio il codice fiscale dall’Ufficio Anagrafe che automaticamente trasmette i dati al Ministero delle Finanze a seguito dell’iscrizione/trascrizione dell’atto di nascita.

NOTIZIE UTILI

E' garantita alle donne che lo desiderino, la possibilità di partorire nelle strutture sanitarie pubbliche mantenendo l'anonimato, e senza quindi alcun obbligo di riconoscimento del figlio. In questo caso la dichiarazione di nascita è effettuata dal medico/ostetrica che hanno assistito al parto rispettando la volontà della madre di non essere nominata ed il neonato verrà affidato ai servizi sociali che attiveranno le procedure per l’adozione.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • D.P.R. 396/2000
  • Codice civile art. 231 e segg.
  • D.P.R. n. 445/2000
  • Legge n. 218 del 31/5/1995
  • Legge 10/12/2012, n. 219

 

UFFICIO COMPETENTE – STATO CIVILE

Tel: 0382/64001 int. 2

Fax: 0382/615581

Mail: rossella.martani@comune.landriano.pv

Pec: info@pec.comune.landriano.pv.it