Modulistica

Pubblicazioni e matrimonio - COME PROCEDERE

 

PUBBLICAZIONI E MATRIMONIO

La celebrazione del matrimonio è preceduta dalle pubblicazioni da richiedersi in uno dei comuni di residenza dei futuri sposi anche nel caso di matrimonio celebrato all'estero. La pubblicazione di matrimonio consiste nell’affissione all’albo pretorio del Comune, per un periodo di otto giorni consecutivi, salvo riduzione del termine di pubblicazione o dispensa della stessa concessa dal Tribunale, di un atto contenente le generalità dei futuri sposi. La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, valido agli effetti civili, rendendo pubblica l'intenzione degli sposi affinché, in presenza di impedimenti, possano essere presentate opposizioni e che i richiedenti siano in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge per contrarre matrimonio. La celebrazione del matrimonio potrà avvenire dal 4° giorno successivo alla compiuta pubblicazione ed entro 180 giorni Se il matrimonio non viene celebrato nei termini prescritti, la stessa si considera come non eseguita. I cittadini stranieri entrambi NON residenti o domiciliati in Italia sono esonerati dall’effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio ma dovranno rendere la “dichiarazione di inesistenza degli impedimenti al matrimonio”, prima della celebrazione del rito. I cittadini stranieri NON residenti o domiciliati in Italia, unitamente alla domanda, devono inoltre presentare il nulla osta di cui all’art. 116 del codice civile rilasciato dalle competenti Autorità estere.

Le pubblicazioni di matrimonio per i cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E (Anagrafe italiani residenti all’estero) vanno effettuate presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane di appartenenza all’estero.

REQUISITI

  • Aver compiuto il 18° anno d’età (gli sposi possono essere ammessi al matrimonio anche dopo il 16° anno d’età con autorizzazione del Tribunale per i Minorenni);
  • L’inesistenza di interdizione (l’interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio);
  • La libertà di “status”, cioè la mancanza di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti civili;
  • L’inesistenza di rapporti di parentela o affinità, affiliazione o adozione tra gli sposi nei limiti indicati dall’art. 87 C.C. (alcuni impedimenti sono dispensabili);
  • Il matrimonio è vietato tra chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato ed il coniuge della persona offesa dal delitto stesso;
  • La donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio (il divieto temporaneo di nuove nozze non ha effetto se vi sia stata separazione legale ininterrotta per tre anni).

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Tutta la documentazione viene acquisita d'ufficio dall'Ufficiale di Stato Civile ed ha una validità di 6 mesi. A cura degli interessati rimane la produzione di:

  • Per il matrimonio cattolico deve essere prodotta la richiesta del Parroco che ha proceduto alle pubblicazioni religiose;
  • Per il matrimonio religioso secondo i culti ammessi dallo Stato deve essere prodotta la richiesta del Ministro di culto;
  • Per il matrimonio religioso secondo i culti regolati da intese la richiesta è degli interessati;
  • Se stranieri: nullaosta al matrimonio rilasciato dalle loro autorità ai sensi dell'art. 116 c.c. (vedi informazioni utili per cittadini stranieri);
  • Eventuale decreto del Tribunale, nei casi previsti (in caso di parentela o affinità tra i coniugi; in presenza di divieto temporaneo; in caso di minore età). I documenti emessi da autorità straniere devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati (vedi informazioni utili per cittadini stranieri); Inoltre:
  • Documento d’identità valido per i cittadini stranieri, il passaporto;
  • Codice fiscale;
  • Marca da bollo da 16,00 euro ;
  • Eventuale procura speciale in originale.

CASI PARTICOLARI

Il matrimonio civile può anche avvenire, su domanda, in un comune diverso da quelli di residenza degli sposi dove sono state eseguite le pubblicazioni. L’Ufficiale dello Stato Civile provvederà a trasmettere la richiesta di celebrazione al comune scelto dagli sposi. Gli sposi iscritti all’ A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), unitamente alla domanda, devono presentare anche la richiesta del Console italiano all'estero.

RIFUGIATI POLITICI

Coloro ai quali è stato riconosciuto lo "Status di Rifugiato Politico", dovranno presentare relativa documentazione rilasciata dal Ministero degli Interni, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/07/1951 e Nulla Osta al matrimonio rilasciato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati).

APOLIDI

I cittadini apolidi dovranno presentare il decreto di Apolidia rilasciato dal Ministero competente. Modalità di richiesta La richiesta delle pubblicazioni, previo appuntamento, viene fatta dai futuri sposi (o da persona che da essi ha avuto speciale incarico munita di procura risultante da scrittura privata non autenticata) dinanzi all’ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di entrambi o di uno degli sposi, nel caso in cui essi siano residenti in Comuni diversi, l’ufficiale di Stato Civile richiederà d’ufficio le pubblicazioni nell’altro Comune. I futuri sposi rendono le dichiarazioni prescritte e firmano un apposito verbale. Non occorrono testimoni.

MATRIMONIO CIVILE

La celebrazione del matrimonio civile e' regolata dal Codice Civile (art.84 e seguenti) e dall’Ordinamento dello Stato Civile. Non può essere celebrato fuori della casa comunale se non in situazioni determinate e disciplinate dal codice civile ad esempio in imminente pericolo di vita. Gli sposi che intendono scegliere il regime della separazione dei beni dovranno comunicarlo all'Ufficiale dello Stato Civile affinché la loro scelta possa essere dichiarata nell'atto stesso di celebrazione del matrimonio, in mancanza i coniugi assoggettano i propri beni al regime della comunione dei beni. Inoltre, è possibile agli sposi riconoscere eventuali figli nati fuori dal matrimonio. Se gli sposi e/o testimoni non conoscono la lingua italiana, devono farsi assistere da un interprete munito di un documento d'identità, i cui dati dovranno essere comunicati all’ufficio dello stato civile. Anche nel caso di sposi sordomuti è prescritta la presenza di un interprete.

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

Nel giorno e orario stabilito, l'Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato), nella Casa Comunale, celebra il matrimonio alla presenza di due testimoni maggiorenni scelti dai nubendi (possono essere anche parenti) e l’interprete se richiesto, muniti di documenti di identità in originale. Sarà data lettura agli sposi degli artt. 143 - 144 - 147 del Codice Civile, seguirà la lettura dell'atto di matrimonio e lo scambio delle fedi (facoltativo). Nell'atto, se è stato scelto un regime diverso dalla comunione dei beni, sarà dichiarata la scelta del regime patrimoniale di separazione o la legge applicabile ai rapporti patrimoniali degli sposi, conformemente alla richiesta presentata all'Ufficio di Stato Civile. Il regime patrimoniale non sarà più modificabile se non con atto pubblico rogato da un notaio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Art. 50 e sgg. D.P.R. 396/2000
  • Accordo Santa Sede e Repubblica italiana 25/3/1985 L.121
  • Culti Ammessi nello Stato 28/2/1930 RD. n. 289
  • Artt.89 e 116 c.c.

 

UFFICIO COMPETENTE – STATO CIVILE

Tel: 0382/64001 int. 2

Fax. 0382/615581

Mail: rossella.martani@comune.landriano.pv.it

Pec: info@pec.comune.landriano.pv.it