Modulistica

Regime Patrimoniale - COME PROCEDERE

 

REGIME PATRIMONIALE

Prima della celebrazione del matrimonio i nubendi devono decidere quale sarà il regime patrimoniale che regolerà l'amministrazione del loro patrimonio. Con il matrimonio è possibile optare per:

                - il regime della comunione dei beni;

- il regime della separazione dei beni.

Nel corso della vita matrimoniale la scelta del regime patrimoniale può essere variata con atto notarile. Il notaio comunicherà direttamente tale convenzione all'Ufficio dello Stato Civile competente, il quale provvederà alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

COMUNIONE DEI BENI

Si instaura automaticamente al momento del matrimonio se i coniugi non manifestano volontà diverse. La comunione dei beni riguarda quanto acquistato dopo il matrimonio, che diventa di proprietà in parti uguali di entrambi i coniugi. I beni già in possesso di uno o dell'altro coniuge prima del matrimonio restano di sua esclusiva proprietà.

SEPARAZIONE DEI BENI

Si costituisce all'atto della celebrazione del matrimonio, per mezzo di una esplicita dichiarazione che viene annotata in margine all'atto di matrimonio. Tale dichiarazione va resa: - in caso di matrimonio civile, direttamente all'Ufficiale di Stato Civile - in caso di matrimonio concordatario, al momento della celebrazione al parroco o ministro di culto celebrante. Con la separazione dei beni ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, e ne ha il godimento a l'amministrazione. I beni acquistati prima del matrimonio sono sempre esclusi.

REGIME PATRIMONIALE ART. 30 L. 218/1995

 I rapporti personali tra i coniugi aventi diversa cittadinanza (o in possesso di più cittadinanze comuni) sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. L'art. 30, comma 1, 2° paragrafo della L. 218/95 prevede che i coniugi possano convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. Pertanto all'atto della celebrazione del matrimonio, civile o concordatario, i coniugi manifestano la volontà che il regime patrimoniale sia quello previsto dalla legge dello Stato da loro indicato (eventualmente anche quella italiana ed in questo caso indicano il regime di separazione o comunione.

 

UFFICIO COMPETENTE – STATO CIVILE

Tel: 0382/64001 int. 2

Fax: 0382/615581

Mail: rossella.martani@comune.landriano.pv.it

Pec: info@pec.comune.landriano.pv.it