Il ruolo e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dall’art. 97 del D. Lgs. 267/2000.
Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall´Agenzia Autonoma per la Gestione dell´Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di cui all´articolo 102 del D. Lgs. 267/2000 e iscritto all´albo di cui all´articolo 98 del D. Lgs. 267/2000.
Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell´ente in ordine alla conformità dell´azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il Sindaco e il Presidente della Provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell´articolo 108 del D. Lgs. 267/2000, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l´ordinamento dell´ente e nel rispetto del loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l´attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell´articolo 108 del D. Lgs. 267/2000 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale.
Il segretario inoltre:
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- esprime il parere di cui all´articolo 49 del D. Lgs. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l´ente non abbia responsabili dei servizi;
- può rogare tutti i contratti nei quali l´ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell´interesse dell´ente;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
- esercita le funzioni di direttore generale nell´ipotesi prevista dall´articolo 108, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
Il regolamento sull´ordinamento degli uffici e dei servizi, puo´ prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e´ disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.